Dal 1° agosto 2022 le persone malate possono accedere più facilmente alle terapie con cannabis medica, ossia a farmaci con un tasso di THC superiore all’1%.
La decisione di ricorrere a farmaci a base di cannabis è presa congiuntamente dalla/dal medica/o e dalla/dal paziente. Non sarà più necessario chiedere un’autorizzazione.
Tuttavia, se la/il paziente presenta una dipendenza da sostanze, per la prescrizione, la dispensazione e la somministrazione di cannabis occorre un’autorizzazione della/del medica/o cantonale.
La/Il medica/o curante è responsabile del trattamento. È tenuta/o a rispettare l’obbligo di diligenza cui soggiace la professione. Il controllo in merito è esercitato dalle autorità cantonali.
Per quanto riguarda la dose, la preparazione e le indicazioni, non vi è alcuna restrizione. I farmaci pronti per l’uso e contenenti cannabis che vengono prescritti devono tuttavia presentare un tasso di principio attivo e un profilo chimico ben definiti.
La/Il medica/o curante è tenuta/o a trasmettere all’UFSP alcuni dati concernenti il trattamento, attraverso un semplice sistema di notifica
La notifica è necessaria per la prima prescrizione e va ripetuta dopo un anno e due anni, oppure se il trattamento viene interrotto. I dati saranno raccolti fino al 31 luglio 2029.
La modifica di legge non apporta alcun cambiamento alle condizioni per il rimborso dei farmaci contenenti cannabis da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Attualmente questi farmaci sono rimborsati solo in casi eccezionali.