Epidemiologia / Situazione giuridica
- Si ritiene che in Svizzera circa una persona su dieci assuma più volte la settimana farmaci che possono indurre dipendenza. Oltre agli analgesici, si tratta soprattutto di benzodiazepine, utilizzate per la loro azione sedativa e ipnoinducente (sonniferi).
- Dal 1995 la legislazione federale considera sostanze stupefacenti le sostanze con azione depressiva sul sistema nervoso centrale del tipo benzodiazepine, così come altre sostanze psicotrope che generano dipendenza (art. 2 legge federale sugli stupefacenti LStup). Nella pratica, ciò significa che:
- La/Il medica/o che esercita sotto la propria responsabilità professionale ai sensi della legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche è autorizzata/o a prescrivere stupefacenti (art. 10 LStup) se:
- l’uso della sostanza è indicato
- ha esaminato la/il paziente personalmente
- informa la/il paziente sui rischi e le/gli fornisce la documentazione necessaria
- la prescrizione non dura più di un mese
- La/Il medica/o è tenuta/o a utilizzare, dispensare e prescrivere benzodiazepine solo nella misura del necessario e solo secondo le regole riconosciute della scienza medica (art. 11 LStup).
- Le benzodiazepine utilizzate nei casi indicati e nei dosaggi stabiliti da Swissmedic non sono soggette ad alcun obbligo di notifica o di autorizzazione.
- La/Il medica/o che dispensa o prescrive stupefacenti autorizzati come medicamenti per indicazioni diverse da quelle omologate (nel cosiddetto « uso off-label ») deve informare le autorità cantonali competenti entro 30 giorni (obbligo di notifica). Su richiesta delle autorità cantonali competenti, deve fornire tutte le informazioni necessarie sulla natura e lo scopo del trattamento (art. 11 cpv. 1bis LStup).
- La dispensazione di benzodiazepine a pazienti che seguono una terapia con agonisti oppioidi [ad es. con metadone, buprenorfina (Subutex®), morfina ad azione ritardata, eroina] è consentita solo con l’autorizzazione della/del medica/o cantonale e di solito per un periodo limitato.
- Queste misure dovrebbero impedire che la/il paziente riesca a ottenere più prescrizioni rivolgendosi a più di una/un medica/o.
- La/Il medica/o che esercita sotto la propria responsabilità professionale ai sensi della legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche è autorizzata/o a prescrivere stupefacenti (art. 10 LStup) se:
- All’interno di questo ristretto quadro giuridico, che mira a ridurre l’abuso da un lato e, dall’altro, lo spaccio di benzodiazepine sul mercato nero, esistono approcci terapeutici strutturati per una dispensazione controllata di benzodiazepine a pazienti con una dipendenza multipla.